Trasparenza sui pagamenti

L’art. 62 del Codice del Consumo indica che: “1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.LGS. 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. 2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.” Leggendo l’art. 3, comma 4, del D.LGS. 27 gennaio 2010, n. 11 si evince che: “4. Il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d’Italia può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell’esigenza di promuovere l’utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.”
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